Chi siamo
L’Unione Italiana dei Ciechi, fondata a Genova il 16 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923 n.1789, è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che si propone nella veste di interprete più importante dei bisogni e delle aspirazioni dei non vedenti e ipovedenti.
Tale ruolo discende dal D.L.C.P.S. del 26 Settembre 1947 che affida all’Unione Italiana dei Ciechi (oggi anche degli Ipovedenti) l’assistenza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti italiani e, in Sicilia, dalle L.R. 78/90 e L.R. 4/2001 che affidano alla stessa associazione una serie di compiti e funzioni a beneficio dei non vedenti di tutta la Sicilia.
Inoltre, il D.P.R. 23 Dicembre 1978 conferisce all’U.I.C.I. i più ampi poteri di rappresentanza e tutela dei minorati della vista.
I principali scopi istituzionali dell’Ente sono descritti all’art. 3 dello Statuto Sociale del quale viene riportato di seguito uno stralcio.
ORGANIZZAZIONE
- L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS è una organizzazione associativa a carattere unitario costituita da una struttura nazionale, da strutture regionali e da strutture territoriali sezionali dotate di specifiche forme di autonomia definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale, anche in conformità con l’ordinamento amministrativo vigente.
- Sono Organi della struttura nazionale:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Presidente Nazionale;
c) il Consiglio Nazionale;
d) la Direzione Nazionale;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) l’Assemblea nazionale dei quadri dirigenti;
g) il Collegio Centrale dei Sindaci.
3. Sono organi delle strutture regionali:
a) il Presidente Regionale;
b) il Consiglio Regionale;
c) la Direzione Regionale;
d) l’Assemblea regionale dei quadri dirigenti;
e) il Collegio Regionale dei Sindaci.
4. Sono organi delle strutture territoriali sezionali:
- l’Assemblea della Sezione territoriale;
- il Presidente della Sezione territoriale;
- il Consiglio della Sezione territoriale;
- l’Ufficio di Presidenza della Sezione territoriale, quando previsto;
- il Collegio dei Sindaci della Sezione territoriale, quando previsto.
5. La struttura organizzativa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS terrà conto di eventuali modifiche all’articolazione e organizzazione territoriale delle pubbliche amministrazioni e, a tale fine, i conseguenti adattamenti dell’organizzazione amministrativa dell’UICI potranno essere definiti dal Consiglio Nazionale, su proposta dei Consigli Regionali territorialmente competenti, in base al principio dell’unitarietà associativa e secondo le prescrizioni del presente Statuto, con particolare riguardo a istituzioni quali le Regioni a Statuto Speciale, le Province Autonome, le città metropolitane, i raggruppamenti di area vasta, le Province, i Comuni in forma singola o associata, avendo cura, in ogni caso, di garantire il principio del presidio del territorio.
6. Le riunioni degli organi collegiali sono valide anche se tenute in teleconferenza con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.
7 . Per i titolari degli Organi monocratici e per i componenti degli Organi collegiali può essere prevista una indennità di carica stabilita dalle strutture di appartenenza nei modi ed entro i limiti di legge e del Regolamento Generale. In ogni caso non potrà essere erogata più di una indennità per ciascun titolare di carica e di ogni emolumento erogato dovrà essere data adeguata evidenza pubblica nelle forme stabilite dal Regolamento Generale. In presenza di incarichi continuativi, che comportano l’assunzione di particolari responsabilità connesse all’attività associativa, la Direzione Nazionale ha facoltà di fissare un compenso per i soci che ne sono titolari, alle condizioni già indicate al comma precedente e nel rispetto di quanto previsto all’art. 24, comma 6, del presente Statuto.
8. Con esclusione della Direzione Nazionale e della Direzione Regionale, tutte le riunioni degli organi associativi sono, di norma, aperte alla partecipazione dei soci, che dovrà essere favorita con ogni mezzo, nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.
ART. 2 (S) – SCOPI
1. Scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l’inclusione delle persone cieche e ipovedenti nella società.
2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS promuove e attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative e l’edizione di periodici informativi, ogni iniziativa a favore delle persone cieche e ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realiz- zate da queste, previa comunicazione alle medesime.
3. In particolare:
a) favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali delle persone cieche e ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l’inclusione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi a tutela della non discriminazione sulla base delle disabilità;
b) promuove ed attua, anche in collaborazione con enti esterni, iniziative e azioni per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale delle persone cieche e ipovedenti, nonché per la ricerca medico-scientifica e tecnologica finalizzata, in particolare, al settore oftalmologico e neuro-oftalmologico;
c) promuove e attua iniziative per l’educazione e l’istruzione delle persone cieche e ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;
d) promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per le persone cieche e ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative, nonché fornendo assistenza ai lavoratori ciechi e ipovedenti nell’ambito del rapporto di lavoro;
e) attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità delle persone cieche e ipovedenti, con particolare attenzione alle persone con disabilità aggiuntive e alle persone anziane;
f) opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di strumenti avanzati e di soluzioni d’avanguardia, favorendo anche la ricerca scientifica e tecnologica di settore;
g) promuove, favorisce e organizza le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico delle persone cieche e ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi;
h) favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.
4. È fatto divieto, secondo quanto previsto dall’art.10, comma5, del D.Lgs 4.12.1997, n. 460, di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.